DECISIONE N.508/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio2000, che istituisce il programma "Cultura
2000"
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000 - L 063
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5,
primo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato delle
regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 del trattato,
visto il progetto comune approvato
il 9 dicembre 1999 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI
1)
La cultura ha un valore intrinseco importante per tutti i popoli
d'Europa, costituisce un elemento essenziale dell'integrazione
europea e contribuisce all'affermazione ed alla vitalità del modello
europeo di società nonché all'influsso della Comunità sulla scena
mondiale.
2)
La cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione
sociale e di cittadinanza; motivo per cui essa ha un ruolo essenziale
da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far
fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione,
la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro.
3)
Per soddisfare il bisogno di una dimensione culturale nell'Unione
europee, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali
nell'azione che svolge a norma delle disposizioni del trattato
diverse dall'articolo 151, in particolare ai fini di rispettare
e promuovere la diversità delle sue culture; in tale contesto
la Commissione dovrebbe incoraggiare la diffusione di informazioni
sulle opportunità offerte alle industrie culturali dai fondi strutturali,
in conformità con il regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali
(4), ed intraprendere degli studi a tal fine.
4)
Data la rilevanza crescente della cultura per la società europea
e viste le sfide cui la Comunità deve far fronte alle soglie del
XXI secolo, è necessario aumentare l'efficacia e la coerenza dell'azione
comunitaria in campo culturale, tramite un quadro unico di orientamento
e di programmazione dal 2000 al 2004, tenendo conto della necessità
di prendere sempre più in considerazione i risvolti culturali
nelle varie politiche comunitarie; a tale riguardo nella decisione
del Consiglio del 22 settembre 1997,relativa al futuro delle azioni
europee nel settore culturale (5), si chiede alla Commissione
di presentare proposte per l'istituzione di uno strumento unico
di programmazione e di finanziamento volto all'attuazione dell'articolo
151 del trattato.
5)
La piena adesione e partecipazione dei cittadini alla costruzione
europea esigerebbe che siano maggiormente messi in evidenza i
loro valori e le loro radici culturali comuni, quale elemento
imprescindibile della loro identità e della loro appartenenza
a una società fondata sulla libertà, la democrazia, la tolleranza
e la solidarietà; si dovrebbe raggiungere un migliore equilibrio
tra la dimensione economica e quella culturale della Comunità,
affinché questi due aspetti si completino e si rafforzino a vicenda
6)
Il trattato conferisce all'Unione europea la responsabilità di
creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché
di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri,
nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando
nel contempo il retaggio culturale comune; occorrerebbe in particolare
tutelare la posizione delle aree culturali e linguistiche meno
diffuse in Europa.
7)
Pertanto la Comunità è impegnata a operare per lo sviluppo di
uno spazio culturale comune agli europei aperto, diversificato
e basato sul principio di sussidiarietà, fondandosi sulla cooperazione
tra tutti gli operatori culturali, sulla promozione di un quadro
normativo propizio alle attività culturali e rispettoso della
diversità culturale e sull'integrazione della dimensione culturale
nelle politiche comunitarie come prevede l'articolo 151, paragrafo
4,del trattato.
8)
Affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una
realtà viva, occorre promuovere le attività creative, valorizzare
il patrimonio culturale di rilievo europeo, incentivare la conoscenza
reciproca della cultura e della storia dei popoli dell'Europa,
nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione
delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività.
9)
In tale contesto è opportuno promuovere una maggiore cooperazione
con gli operatori culturali, incentivandoli ad aderire ad accordi
di cooperazione che permettano di realizzare progetti comuni,
sostenere azioni più mirate e con una forte impronta europea,
fornire sostegno ad azioni specifiche e innovative e incoraggiare
gli scambi e il dialogo su temi scelti di interesse europeo.
10) Con i programmi
culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello, istituiti rispettivamente
dalle decisioni n.719/ 96/CE (1 ), n.2085/97/CE (2 ) e n.2228/97/CE
(3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, si è conclusa una
prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore
della cultura, ma gli interventi culturali della Comunità hanno
bisogno di essere semplificati e rafforzati, sulla base dei risultati
della valutazione e facendo proprie le acquisizioni dei programmi
summenzionati.
11) In base alla comunicazione
della Commissione "Agenda 2000", è opportuno rendere
più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare
concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne,
tra cui l'azione culturale.
12) È stata acquisita
una notevole esperienza, in particolare tramite la valutazione
dei primi programmi culturali, la vasta consultazione avviata
con tutte le parti interessate e i risultati del Forum culturale
dell'Unione europea tenutosi nei giorni 29 e 30 gennaio 1998.
13) È opportuno che
l'azione della Comunità nel settore della cultura tenga conto
delle specificità di ciascun settore culturale e quindi delle
esigenze loro proprie.
14) Le conclusioni
del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito nei giorni 21 e 23
giugno 1993, chiedevano di aprire i programmi comunitari ai paesi
dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di
associazione; la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi accordi
di cooperazione che comportano una clausola culturale.
15) La presente decisione
istituisce un unico strumento di finanziamento e di programma
per la cooperazione culturale, dal titolo "programma Cultura
2000", per il periodo dal 1 o gennaio 2000 al 31 dicembre
2004.
16) La presente decisione
fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria
che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33
dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina
di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio
17) Le misure necessarie
per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.
18) Conformemente
ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo
5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire
l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione
a favore della cooperazione culturale, non possono essere sufficientemente
realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati
meglio a livello comunitario; la presente decisione si limita
al minimo richiesto per il raggiungimento di tali obiettivi e
non va al di là di quanto necessario a tal fine.
19) Il presente programma,
dall'anno 2000 in poi, deve essere l'unico programma operativo
nel settore della cultura; pertanto la decisione n.2228/97/CE
deve essere abrogata,
DECIDONO
Articolo 1 - Durata
e obiettivi
Viene istituito uno strumento unico
di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione
culturale denominato programma "Cultura 2000" per il
periodo 1 o gennaio 2000-31 dicembre 2004.
Il programma "Cultura 2000"
contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune
agli europei. In tale contesto esso favorisce la cooperazione
tra autori e artisti, operatori culturali, promotori privati e
pubblici, le attività delle reti culturali e altri partner nonché
enti culturali degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti
in vista degli obiettivi seguenti:
a)
promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza
della cultura e della storia dei popoli europei;
b)
promozione della creatività e della diffusione transnazionale
della cultura nonché della circolazione degli artisti, degli autori
e degli altri professionisti e operatori culturali nonché delle
opere, dando grande rilievo a persone giovani e socialmente svantaggiate
e alla diversità culturale;
c)
valorizzazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme
di espressione culturale;
d)
condivisione e valorizzazione a livello europeo del patrimonio
culturale comune di rilevanza europea; diffusione di know-how
e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione
e salvaguardia;
e)
considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;
f)
promozione di un dialogo interculturale e di uno scambio
reciproco tra le culture europee e quelle non europee;
g)
riconoscimento esplicito della cultura in quanto fattore economico
e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza;
h)
miglioramento dell'accesso e della partecipazione alla cultura
nell'Unione europea del maggior numero possibile di cittadini.
Il programma "Cultura 2000"
favorisce efficaci forme di sinergia con le iniziative avviate
nell'ambito di altre politiche comunitarie aventi incidenza sulla
cultura.
Articolo 2 - Tipi di
azioni ed eventi culturali
Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono realizzati tramite le
azioni seguenti:
a)
azioni specifiche, innovative e/o sperimentali;
b)
azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione
culturale, strutturati e pluriennali;
c)
eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o
internazionale.
Le azioni e la loro attuazione sono precisate nell'allegato I:
esse sono verticali (relative a un settore culturale) oppure orizzontali
(comprendenti più settori culturali).
Articolo 3 - Dotazione
finanziaria
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma "Cultura
2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 167 milioni
di EUR.
Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di
bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.
Articolo 4 - Attuazione
1)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione
concernenti le questioni citate in appresso sono adottate conformemente
alla procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:
a)
le priorità e gli orientamenti generali per tutte le misure descritte
nell'allegato I e il programma annuale che ne consegue;
b)
l'equilibrio generale tra tutte le azioni;
c)
le modalità e i criteri di selezione per i vari tipi di progetti
descritti nell'allegato I (azioni I.1, I.2 e I.3);
d)
il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi,
durata, distribuzione e beneficiari);
e)
le modalità particolareggiate di controllo e di valutazione del
presente programma, nonché le conclusioni della relazione di valutazione
prevista all'articolo 8 e qualsiasi altra misura di aggiustamento
del programma "Cultura 2000" da essa derivante.
2)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione
relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente
alla procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
Articolo 5 - Comitato
1)
La Commissione è assistita da un comitato.
2)
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4,paragrafo
3,della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3)
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto dell'articolo 8 della stessa.
4)
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 6 - Coerenza
e complementarità
Nell'attuazione del programma "Cultura
2000" , la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
assicura la piena coerenza e complementarità con le pertinenti
politiche e azioni comunitarie aventi rilevanza nel settore della
cultura. A questo riguardo esiste la possibilità di includere
progetti complementari finanziati attraverso altri programmi comunitari.
Articolo 7 - Paesi
terzi e organizzazioni internazionali
Il programma "Cultura 2000"
è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico
europeo, nonché alla partecipazione di Cipro e dei paesi associati
dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni
fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali
agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi
comunitari conclusi o a concludersi con tali paesi.
Il programma "Cultura 2000"
è aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano
concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti
clausole culturali, tramite stanziamenti supplementari da assegnare
secondo procedure convenute con quei paesi.
Il programma "Cultura 2000"
permette l'azione congiunta con organizzazioni internazionali
competenti nel campo della cultura, quali l'UNESCO o il Consiglio
d'Europa, in base a contributi congiunti e nel rispetto delle
regole di ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione
delle azioni e degli eventi culturali di cui all'articolo 2.
Articolo 8 - Valutazione
e controllo
Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni una relazione circostanziata
di valutazione dei risultati ottenuti con il programma "Cultura
2000",rispetto agli obiettivi fissati, accompagnata, se necessario,
da una proposta di modifica della presente decisione.
Alla scadenza del programma "Cultura
2000", la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni una relazione sulla sua attuazione. Inoltre la Commissione
presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
delle regioni una breve relazione sull'andamento dell'attuazione
del programma "Cultura 2000".
Tali relazioni di valutazione mettono in particolare evidenza
la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale,
e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario
concesso dalla Comunità.
Articolo 9 - Abrogazione
La decisione 2228/97/CE è abrogata
a decorrere dal 1 o gennaio 2000.
Articolo 10 - Entrata
in vigore
La presente decisione entra in vigore
il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Essa si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio
2000.
Per il Parlamento europeo La Presidente N.FONTAINE
Per il Consiglio Il Presidente J.GAMA
ALLEGATO I - AZIONI E MISURE DI
APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA "CULTURA 2000"
I. Descrizione delle azioni
I.1. Azioni specifiche, innovative e/o sperimentali
Ogni anno la Comunità sostiene eventi
e progetti realizzati in partenariato o sotto forma di reti; Tali
progetti coinvolgono operatori di almeno tre Stati partecipanti
al programma "Cultura 2000" in base a priorità definite
previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della decisione,
fatta salva l'apertura del programma ai paesi associati secondo
le modalità previste all'articolo 7. Queste azioni hanno in linea
di massima una durata annuale che può essere prorogata di due
anni. Le azioni verticali, riguardanti un solo settore culturale
e le azioni orizzontali, che coprono invece più settori, devono
essere di carattere innovativo e/o sperimentale, e mirare in particolare
a:
I)
dare grande rilievo ad un migliore accesso e al tempo
stesso una maggiore partecipazione alla cultura per tutta la popolazione
europea, in tutta la sua diversità sociale, regionale e culturale,
in particolare per i settori più sfavoriti e per i giovani;
II)
favorire l'emergere e lo sviluppo di nuove forme di espressione,
accanto a settori culturali tradizionali (quali la musica, le
arti dello spettacolo, le arti plastiche e visive, la fotografia,
l'architettura, la letteratura, il libro e la lettura e il patrimonio
culturale, compreso il paesaggio culturale e la cultura per l'infanzia);
III)
sostenere i progetti intesi a migliorare l'accesso ai
libri e alla lettura e a formare i professionisti che operano
in questo settore;
IV)
sostenere i progetti di cooperazione intesi a conservare,
diffondere, valorizzare e salvaguardare, a livello europeo, il
patrimonio culturale comune d'importanza europea;
V)
favorire la creazione di prodotti multimediali adeguati
ai vari tipi di pubblico, per rendere la creazione artistica e
i beni culturali europei più percettibili e più accessibili a
tutti;
VI)
incentivare le iniziative, gli scambi di esperienze o
le cooperazioni tra operatori culturali e socio - culturali che
lavorano nel settore dell'integrazione sociale, in particolare
a contatto con i giovani;
VII)
promuovere un dialogo interculturale e uno scambio reciproco
tra le culture europee e le altre culture, incentivando in particolare
la cooperazione su temi di interesse comune tra gli istituti e/o
operatori culturali degli Stati membri e quelli dei paesi terzi;
VIII)
favorire la diffusione di manifestazioni culturali dal
vivo grazie alle nuove tecnologie della società dell'informazione;
Il sostegno comunitario non può superare
il 60% del bilancio dell'azione specifica. Nella maggior parte
dei casi non può essere inferiore a 50 000 e non può superare
150 000 EUR all'anno.
I.2. Azioni integrate nel quadro
di accordi di cooperazione culturale transnazionale strutturata
e pluriennale
Il programma "Cultura 2000"
favorisce il ravvicinamento e il lavoro in comune attraverso il
sostegno a reti culturali e, segnatamente, reti di operatori,
organismi culturali, istituzioni culturali, coinvolgendo in particolare
professionisti dei vari paesi partecipanti in vista della realizzazione
di progetti culturali strutturati sia all'interno che all'esterno
della Comunità. Tale misura riguarda dei progetti significativi
di qualità e di dimensione europea che coinvolgono almeno cinque
Stati partecipanti al programma "Cultura 2000".
Gli accordi di cooperazione culturale
perseguiranno la realizzazione di azioni culturali strutturate
e pluriennali tra gli operatori di vari Stati membri e degli altri
Stati partecipanti al programma "Cultura 2000". Questi
accordi riguardano azioni transnazionali in un solo settore culturale
(azioni verticali),quali la musica, le arti dello spettacolo,
le arti plastiche e visive, la letteratura, il libro e la lettura,
compresa la traduzione, nonché il patrimonio culturale. Essi favoriscono
inoltre la realizzazione di azioni integrate transettoriali (azioni
orizzontali sinergiche), che associano cioè varie discipline culturali,
servendosi anche dei nuovi mezzi di comunicazione.
Gli accordi di cooperazione proposti,
per un periodo massimo di tre anni, sfoceranno in una relazione
annuale sulle attività in questione e comprenderanno tutte le
azioni seguenti o parte di esse:
I)
coproduzioni e diffusione di opere e altre manifestazioni
culturali (ad esempio mostre, festival, ecc.), nell'Unione europea,
rendendole accessibili al maggior numero possibile di cittadini;
II)
mobilità degli artisti, degli autori e degli altri operatori
culturali;
III)
perfezionamento dei professionisti della cultura e scambi
di esperienze, sia a livello accademico che pratico;
IV)
valorizzazione dei siti culturali e dei monumenti sul
territorio della Comunità per far conoscere meglio la cultura
europea;
V)
progetti di ricerche, di sensibilizzazione del pubblico,
d'insegnamento e di diffusione delle conoscenze, seminari, congressi,
incontri su temi culturali d'importanza europea;
VI)
impiego delle nuove tecnologie;
VII)
progetti miranti alla valorizzazione della diversità culturale,
del multilinguismo, della promozione della conoscenza reciproca
della storia, delle radici e dei valori culturali comuni dei popoli
europei nonché del loro patrimonio culturale comune.
Il sostegno della Comunità, previo
parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della presente
decisione, viene concesso al fine di realizzare accordi di cooperazione
culturale. Esso è destinato a coprire, oltre a una parte del finanziamento
del progetto, spese connesse all'instaurazione di una cooperazione
duratura, che può essere pluriennale, avente una forma giuridica
riconosciuta in uno degli Stati membri dell'Unione.
Affinché l'accordo sia ammissibile,
nella realizzazione delle azioni da esso previste devono essere
coinvolti operatori di almeno cinque Stati partecipanti al programma
"Cultura 2000".
I responsabili degli accordi di cooperazione
culturale pluriennali che beneficiano di un sostegno comunitario
per più di un anno devono presentare al comitato, alla fine di
ciascun anno, un bilancio delle azioni intraprese nonché delle
spese destinate a tali azioni, per ottenere il rinnovo del sostegno
comunitario per il periodo previsto dal progetto.
Il sostegno comunitario non può superare
il 60% del bilancio dell'accordo di cooperazione culturale. Esso
non può superare 300 000 EUR.
Tale sostegno può essere aumentato
al massimo del 20% per coprire le spese relative alla gestione
dell'accordo di cooperazione.
I.3. Eventi culturali speciali con una risonanza europea o
internazionale
Per la loro straordinaria portata
e per la risonanza significativa che hanno presso la popolazione
europea, queste azioni dovrebbero contribuire a diffondere una
maggiore consapevolezza di appartenere a una stessa comunità,
nonché a sensibilizzare alla diversità culturale degli Stati membri
nonché al dialogo interculturale e internazionale.
Rientrano in particolare in questo
tipo di eventi:
I)
la Capitale europea della cultura e il mese culturale
europeo;
II)
la promozione del dialogo culturale sia all'interno che
all'esterno della Comunità, mediante l'organizzazione di simposi
di riflessione su questioni di interesse comune;
III)
l'organizzazione di manifestazioni culturali innovative,
di forte attrattiva e accessibili ai cittadini in generale, soprattutto
nel settore del patrimonio culturale, delle attività artistiche
e della storia d'Europa, in particolare associando l'istruzione,
le arti e la cultura;
IV)
il riconoscimento e la valorizzazione del talento artistico
europeo, in particolare tra i giovani mediante, tra l'altro, i
premi europei nei diversi settori culturali: letteratura, traduzione,
architettura ecc.;
V)
il sostegno a progetti ammessi dalle autorità competenti
degli Stati partecipanti diretti alla conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale, definibili "laboratori europei
del patrimonio", di primaria importanza e che contribuiscano
allo sviluppo e alla diffusione di concetti, tecniche e metodi
innovativi a livello europeo.
Le priorità relative a tali eventi
saranno definite previo parere del comitato di cui all'articolo
5 della decisione.
Il sostegno comunitario non può superare
il 60% del bilancio dell'azione culturale speciale. Non può essere
inferiore a 200 000 euro e non può superare 1 milione di EUR all'anno
per le azioni di cui al punto I). Per le azioni di cui ai punti
da II) a v), le rispettive soglie di finanziamento non saranno,
nella maggior parte dei casi, inferiori a 150 000 EUR all'anno
e, in ogni caso, superiori a 300 000 EUR all'anno. Tali azioni
riceveranno a titolo indicativo il 10% della dotazione finanziaria
del programma.
I tre tipi di azione descritti ai
punti I.1, I.2 e I.3 seguono un'impostazione verticale, relativa
cioè ad un solo settore, oppure orizzontale quando comprende più
settori.
Nell'allegato II è riportata una descrizione
sommaria delle due impostazioni.
II. Coordinamento con gli altri
strumenti comunitari che intervengono nel settore culturale
La Commissione provvede a coordinare
le azioni specifiche, gli accordi di cooperazione culturale, e
gli eventi culturali speciali con gli interventi in campo culturale
degli altri strumenti comunitari. Ciò mira in particolare a promuovere
e organizzare forme di collaborazione tra settori con interessi
comuni e convergenti, quali ad esempio:
-
cultura e turismo (tramite il turismo culturale);
-
cultura, istruzione e giovani (in particolare per presentare
nelle scuole primarie e secondarie prodotti audiovisivi e multimediali
sulla cultura europea, commentati da creatori e artisti);
-
cultura e occupazione (per favorire la creazione di posti
di lavoro, in particolare nei nuovi luoghi culturali);
-
cultura e relazioni esterne;
-
statistiche culturali risultanti da scambi di informazioni
statistiche comparative sul piano comunitario;
-
cultura e mercato interno;
-
cultura e ricerca;
-
cultura ed esportazione di beni culturali.
III. Comunicazione
I beneficiari di un sostegno comunitario
devono menzionare esplicitamente questo sostegno, nel modo più
visibile, in qualsiasi informazione o comunicazione relativa al
progetto.
IV. Assistenza tecnica e azioni
di accompagnamento
Nell'esecuzione del programma "Cultura
2000", la Commissione può ricorrere ad organizzazioni per
l'assistenza tecnica, per la cui retribuzione sono previsti fondi
nell'ambito degli stanziamenti complessivi per il programma che
non possono eccedere il 3% di quest'ultimo. Essa può anche, alle
stesse condizioni, avvalersi di esperti o di reti di esperti.
La Commissione può anche procedere
a studi di valutazione e all'organizzazione di seminari, colloqui
o incontri di esperti che potrebbero contribuire all'attuazione
del programma "Cultura 2000". Essa può inoltre organizzare
azioni relative all'informazione, alla pubblicazione e alla diffusione.
V. Punti di contatto
La Commissione e gli Stati membri
organizzeranno, su base volontaria, e intensificheranno lo scambio
reciproco delle informazioni utili all'attuazione del programma
"Cultura 2000", istituendo punti di contatto culturali
incaricati:
-
di garantire la promozione del programma;
-
di facilitare l'accesso al programma e di incoraggiare
la partecipazione alle sue azioni del maggior numero possibile
di professionisti e di attori culturali mediante un'efficace diffusione
delle informazioni;
-
di garantire un contatto efficace con le varie istituzioni
che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo
in tal modo alla complementarità tra le misure adottate nel quadro
del programma "Cultura 2000" e le misure nazionali di
sostegno;
-
di garantire le informazioni ed il contatto, al livello
opportuno, tra gli operatori partecipanti al programma "Cultura
2000", nonché ad altri programmi comunitari aperti a progetti
culturali.
VI. Ripartizione di bilancio globale
1.
All'inizio dell'esercizio, comunque entro e non oltre
il 1 o marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato
una ripartizione ex ante delle risorse di bilancio per tipo di
misure, tenendo conto a tal fine degli obbiettivi fissati all'articolo
1 della decisione.
2.
La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata
rispettando i seguenti orientamenti indicativi:
a)
I mezzi destinati alle azioni specifiche, innovative e/o sperimentali
non dovrebbero superare il 45% del bilancio annuale del programma
"Cultura 2000".
b)
I mezzi destinati alle azioni integrate nel quadro di accordi
di cooperazione culturale strutturata e pluriennale non dovrebbero
essere inferiori al 35% del bilancio annuale del programma.
c)
I mezzi destinati agli eventi culturali speciali con una risonanza
europea e/o internazionale dovrebbero ammontare circa al 10% del
bilancio annuale del programma.
d)
Le spese restanti, incluse quelle relative ai punti di contatto,
dovrebbero ammontare circa al 10% del bilancio annuale del programma.
3.
Tutte le percentuali sopraindicate sono indicative e possono
essere adattate dal comitato secondo la procedura di cui all'articolo
4 della decisione.
ALLEGATO II - DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE IMPOSTAZIONI VERTICALE E ORIZZONTALE
Le azioni del programma "Cultura
2000" seguono un'impostazione verticale (relativa ad un solo
settore culturale)oppure orizzontale (che associa più settori).
A titolo indicativo i due tipi di
impostazione possono essere descritti come segue.
I. Impostazione verticale
Si tratta di un'impostazione settoriale che si prefigge di tenere
conto dei bisogni specifici di ciascun settore culturale, in particolare:
a)
riguardo ai seguenti settori: musica, arti dello spettacolo, arti
plastiche e visive, architettura nonché altre forme di espressione
artistica, quali prodotti multimediali, fotografia, cultura per
l'infanzia e arte di strada. Quest'impostazione, secondo i singoli
aspetti di ciascun settore culturale, dovrebbe:
I)
promuovere scambi e cooperazione tra gli operatori culturali;
II)
sostenere la circolazione degli artisti e delle loro opere
in Europa;
III)
migliorare le opportunità di formazione e perfezionamento,
soprattutto se combinate con una maggiore mobilità di quanti operano
nel mondo della cultura (compresi insegnanti e studenti);
IV)
incoraggiare la creatività, sostenendo nel contempo la
realizzazione di attività che promuovano gli artisti europei e
le loro opere nei suddetti settori in Europa e favorendo una politica
di dialogo e scambi con le altre culture del mondo;
V)
appoggiare iniziative che si avvalgono della creatività
quale mezzo di integrazione sociale;
b)
quanto a libri, lettura e traduzione quest'impostazione si prefigge
di:
I)
incoraggiare scambi e cooperazione tra istituzioni e/o
singoli individui dei vari Stati membri e altri Stati partecipanti
al programma, nonché paesi terzi;
II)
accrescere la consapevolezza e la diffusione delle opere
letterarie e della storia del popolo europeo, sostenendo la traduzione
di opere letterarie, teatrali e di riferimento (in particolare
di opere nelle lingue europee meno usate e nelle lingue dei paesi
dell'Europa centrale e orientale);
III)
promuovere la mobilità e il perfezionamento di coloro
che lavorano nel settore del libro e della lettura;
IV)
promuovere la diffusione del libro e la lettura, in particolare
tra i giovani e i settori più svantaggiati della società.
La condizione di cui all'allegato
I, paragrafo 1, relativa al numero minimo di operatori richiesti
dagli Stati che partecipano alla presentazione di progetti nel
quadro del programma "Cultura 2000" può essere adattata
per tenere conto dei bisogni specifici della traduzione letteraria.
c)
quanto al patrimonio culturale d'importanza europea, in particolare
il patrimonio intellettuale e non, i beni mobili e immobili (musei
e collezioni, biblioteche e archivi anche fotografici e archivi
audiovisivi di opere culturali), il patrimonio archeologico e
il patrimonio acquatico, le opere architettoniche, tutti i siti
e paesaggi di rilevanza culturale (beni culturali e naturali),
questa impostazione si prefigge di:
I)
incoraggiare progetti di cooperazione per la conservazione
e il restauro del patrimonio culturale europeo;
II)
promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale
tra istituzioni e/o operatori, al fine di contribuire agli scambi
di know-how e all'elaborazione delle prassi migliori per conservare
e tutelare il patrimonio culturale;
III)
migliorare l'accesso al patrimonio culturale, di dimensione
europea, incoraggiando la partecipazione attiva del pubblico e
rivolgendosi in particolare a bambini, giovani, settori culturalmente
meno favoriti della popolazione e ai cittadini delle regioni periferiche
e rurali della Comunità;
IV)
incoraggiare la mobilità e la formazione, in materia di
patrimonio culturale, di quanti operano nel mondo della cultura;
V)
incentivare la cooperazione internazionale per l'elaborazione
di nuove tecnologie e l'innovazione nei vari settori del patrimonio,
nonché per la conservazione delle attività e dei metodi artigianali
tradizionali;
VI)
prendere in considerazione il patrimonio in altri programmi
e politiche comunitari;
VII)
incoraggiare la cooperazione con paesi terzi e le competenti
organizzazioni internazionali. promuovere la diffusione del libro
e la lettura, in particolare tra i giovani e i settori più svantaggiati
della società.
Nell'assegnazione dei fondi si terrà
conto in modo equilibrato delle esigenze specifiche dei vari settori
della vita culturale (arti dello spettacolo, arti visive, libro
e lettura, patrimonio culturale).
II. Impostazione orizzontale
Quest'impostazione si prefigge di
promuovere le sinergie e sviluppare la creazione culturale, sia
incentivando attività transettoriali che comprendano vari settori,
sia appoggiando attività comuni che coinvolgano politiche e programmi
comunitari diversi (in particolare quelli concernenti istruzione,
giovani, formazione professionale, coesione socioeconomica, occupazione
ecc.).
Tali azioni riceveranno a titolo indicativo
il 10% della dotazione finanziaria del programma.