R.D. 30 marzo 1942, n. 318
Disposizioni per l'attuazione
del Codice Civile e disposizioni
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 91
del 17 aprile 1942
[ARTICOLO 1
L’esercizio delle facoltà attribuite
all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice
(11 ss. c.c.) può dal Governo essere delegato in tutto o in
parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività
nell’ambito di una provincia.]
L'ARTICOLO 1 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 2
La domanda per il riconoscimento
di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia
autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli
altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire
a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi
(12 c.c.).
Il riconoscimento delle fondazioni
(14 c.c.) può essere concesso dall’autorità governativa anche
d’ufficio.]
L'ARTICOLO 2 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 3
Il notaio che interviene per la
stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di
testamenti, con i quali si dispongono fondazioni (14, 600 c.c.)
o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire
(786 c.c.), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta
giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi
essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità,
la indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere,
nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi
che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia
nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale,
in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore
provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera
di consiglio (737 c.p.c.).
[ARTICOLO 4
La domanda per ottenere l'approvazione
delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (163
c.c.) deve essere accompagnata da una copia autentica della
deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare
l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art.
21 del codice.
Gli amministratori della persona
giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni
dalla deliberazione.]
L'ARTICOLO 4 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 5
La domanda per ottenere l'autorizzazione
prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto
della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (46
c.c.) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare
l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché
la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune
informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà,
coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati
alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere
la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero
competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge.
In tal caso l'autorizzazione è data con decreto presidenziale.
Durante il procedimento i rappresentanti
della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono
a conservarne i diritti.
ARTICOLO 6
L’acquisto di beni immobili in seguito
a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona
giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione
(17 c.c.). Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti
della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto
(586, 590 c.p.c.).
ARTICOLO 7
Il notaio che interviene per la
stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di
testamenti (620, 621 c.c.), nei quali si dispongono donazioni
o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia
entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica
e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
ARTICOLO 8
La convocazione dell’assemblea delle
associazioni (20 c.c.) deve farsi nelle forme stabilite dallo
statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale
che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall’atto costitutivo
o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea
da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso
di convocazione (2372 c.c.).
ARTICOLO 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto
comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione
deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono
entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa,
se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione
al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento
della deliberazione.
[ARTICOLO 10
Il provvedimento con il quale
l’autorità governativa dichiara l’estinzione (27 c.c.) o dispone
la trasformazione (28 c.c.) della persona giuridica è comunicato
agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale
ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
(33 ss. c.c.).]
L'ARTICOLO 10 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 11
Quando la persona giuridica è dichiarata
estinta (27 c.c.) o quando l'associazione è sciolta (213 c.c.),
il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori,
dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio,
nomina uno o più commissari liquidatori (30 c.c.), salvo che
l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma
di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento.
La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo
o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea
medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori
anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea
o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto
deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
ARTICOLO 12
I liquidatori esercitano la loro
funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale
(15) e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali
(375 c.p.). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni
tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento
non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
ARTICOLO 13
I liquidatori, entro quindici giorni
dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione
della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta,
e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle
scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è
redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del
tribunale (35 c.c.).
Se gli amministratori si rifiutano
di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza
il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In
questo caso l’inventario è redatto dall’ufficiale giudiziario
procedente.
ARTICOLO 14
Entro trenta giorni dalla formazione
dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza
dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio
non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono
iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di
tutti i creditori (16), dandone avviso mediante annotazione
nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato
nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere
alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo
sul passivo.
In quest’ultimo caso i creditori
dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione
chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti
al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo
è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine
di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel
registro a cura dei liquidatori (35 c.c.).
ARTICOLO 15
Quando non sono intervenute opposizioni
ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate
con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere
i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui
è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si
presentano.
I liquidatori possono provvedere
al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente
esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare
il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori
formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della
gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto
approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa
all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni
residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando
è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa (32
c.c.).
ARTICOLO 16
Quando è disposta la liquidazione
generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212
e 213 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni
seguenti.
ARTICOLO 17
I termini, che secondo le disposizioni
richiamate nell'articolo precedente decorrono dalla data del
provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono
dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento
che dispone la liquidazione generale della persona giuridica
ai sensi del precedente art. 14.
ARTICOLO 18
La pubblicità del provvedimento
che ordina la liquidazione (11) e del bilancio finale di liquidazione
si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche
(22) a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate
nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria
del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria
in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche (35 c.c.).
ARTICOLO 19
Le attribuzioni, che secondo le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate
all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente
del tribunale.
ARTICOLO 20
Chiusa la liquidazione, il presidente
del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro
delle persone giuridiche.
[Il provvedimento di cancellazione
è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del
tribunale.]
IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 20
E' STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 21
La competenza per i provvedimenti
relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo
della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
[ARTICOLO 22
Il registro delle persone giuridiche
(33 c.c.) è istituito presso la cancelleria del tribunale di
ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza
del presidente del tribunale.]
L'ARTICOLO 22 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 23
Il registro consta di due parti,
l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro
sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione
della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata
da un numero d'ordine, ed è accompagnata dall'indicazione della
data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella
parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in
cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine
della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica
contenente il nome della persona giuridica, il numero della
pagina in cui la stessa è scritta e il riferimento alla parte
analitica del registro.
Nella seconda parte del registro,
distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti
gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art.
33 e nel primo dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata
da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data,
del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto
costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie
delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservata
nella seconda parte del registro un intero foglio costituito
da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno
nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona
giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio
successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla
pagina esaurita.]
L'ARTICOLO 23 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 24
Le iscrizioni si eseguono nel
registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è
la sede della persona giuridica (46 c.c.).
Al richiedente deve essere rilasciata
ricevuta in carta libera della richiesta d’iscrizione.]
L'ARTICOLO 24 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 25
Per ottenere l’iscrizione della
persona giuridica, il richiedente (27) deve presentare copia
autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto
costitutivo e dello statuto (33 c.c.).
Quando il riconoscimento è avvenuto
per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione
del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato
pubblicato.
L’atto costitutivo e lo statuto
rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi
muniti di rubrica alfabetica.]
L'ARTICOLO 25 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 26
Per ottenere l'iscrizione dei
fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera della deliberazione
o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate
in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.]
L'ARTICOLO 26 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni
nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto
dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni
quindici (35 c.c.).
Per le iscrizioni previste nell'art.
33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione
del decreto presidenziale di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale
e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto,
dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al
momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto
di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal
momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art.
34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti
dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni
dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando
la deliberazione è soggetta ad approvazione dell'autorità governativa
a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data
in cui l'approvazione è comunicata (35 c.c.).]
L'ARTICOLO 27 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 28
La registrazione della persona
giuridica prevista nell'art. 33 del codice può essere richiesta
da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista
nel terzo comma dell'art. 33 del codice può essere disposta
dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il
registro.]
L'ARTICOLO 28 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 29
Il registro e i documenti relativi
possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare
gli estratti e i certificati che sono richiesti.]
L'ARTICOLO 29 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 30
Il registro, prima di essere
posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio
dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato
dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina
del registro.
Nell’ultima pagina del registro
il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli
di cui è composto il registro.]
L'ARTICOLO 30 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000