D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000
Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59)
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 7
dicembre 2000 n. 286
Articolo 1
Procedimento per l'acquisto
della personalità giuridica
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni,
le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano
la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito
presso le prefetture.
2.
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita
la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella
cui Provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i
richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e
dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta
la data di presentazione della domanda.
3.
Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e
lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione
dello scopo.
4.
La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
da idonea documentazione allegata alla domanda.
5.
Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6.
Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata,
entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione
ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono
presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di
trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato
diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende
negata.
7.
Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento
può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8.
Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma
1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
9.
Le prefetture e le Regioni provvedono, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, ad attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto
del ministro per i Beni e le attività culturali, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sentito il ministro dell'Interno, sono determinati
i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che
operano nelle materie di competenza del ministero per i Beni
e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della
stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere
il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
Articolo 2
Modificazioni dello
statuto e dell'atto costitutivo
1.
Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto
della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di
riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
2.
Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare
la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo
comma, del Codice Civile.
3.
Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione
necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie
inerenti il procedimento di modifica dello statuto.
Articolo 3
Registro delle persone
giuridiche
1.
Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di
due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone
giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine
ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del
richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla
stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti
lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte
le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel
registro. Alla fine della parte generale il registro è munito
di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica,
il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento
alla parte analitica del registro.
4.
Nella seconda parte del registro, distintamente per
ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i
fatti indicati nell'articolo 4.
5.
A ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte
del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte.
Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando
il foglio riservato a una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni
sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare
chiaramente dalla pagina esaurita.
6.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere
numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da
un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi
nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto
indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7.
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo
4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in
carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate
in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8.
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati
da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli
estratti e i certificati che sono richiesti.
9.
Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data
attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici
previsti dalle norme vigenti.
Articolo 4
Iscrizione nel registro
1.
Nel registro devono essere indicati la data dell'atto
costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica
e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori,
con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2.
Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della
sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli
amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita
la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti
che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome
e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Articolo 5
Decentramento amministrativo
1.
Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità
governativa delle norme del capo II, titolo II, libro I del
Codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle
Regioni o dalle Province autonome competenti.
Articolo 6
Estinzione della persona
giuridica
1.
La prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma
competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della
persona giuridica previste dall'articolo 27 del Codice civile
e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori
e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11
delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
2.
Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del
tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti
uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro
delle persone giuridiche.
Articolo 7
Competenze delle Regioni
e delle Province autonome
1.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che
operano nelle materie private che operano nelle materie attribuite
alla competenza delle Regioni dall'articolo 14 del decreto del
presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione,
è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
istituito presso la stessa Regione.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento le Regioni a statuto ordinario istituiscono
il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1, Fino
a quando non abbiano provveduto, le Regioni applicano le norme
del presente regolamento.
3.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
Articolo 8
Coordinamento con il
Codice civile e con le norme di attuazione
1.
I richiami a norme abrogate del presente regolamento
contenuti nel Codice civile e nelle leggi speciali s'intendo
riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo.
Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema
di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro
delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende
fatto alla prefettura ovvero alla Regione o Provincia autonoma
competenti.
2.
Le sanzioni di cui all'articolo 35 del Codice civile
si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione
nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Articolo 9
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento
sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni
previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo
articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 22, nonché degli enti civilmente riconosciuti
in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni
religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni
contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le
altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle
persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del Codice
civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme
del presente regolamento.
Articolo 10
Norme finali e transitorie
1.
I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente
regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti,
per le Province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari
di Governo e ai rispettivi uffici, e per la Regione Valle d'Aosta
al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2.
Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli
atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti
le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento
nel vigore della precedente disciplina.
3.
Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali
trasmettono alle prefetture, alle Regioni ovvero alle Province
autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi
alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4.
I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché
di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione
del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5.
Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri
e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle Regioni o Province
autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone
giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.
Articolo 11
Abrogazioni
1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articolo 12 del Codice civile;
b)
articolo 16, terzo comma, del Codice civile;
c)
articolo 27, terzo comma, del Codice civile;
d)
articoli 33 e 34 del Codice civile;
e)
articolo 35, limitatamente alle parole: «dagli articoli 33 e
34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme
di attuazione del Codice»;
f)
articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del
Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.