Legislazione - Associazioni

ARTICOLO 17

                I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

                Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

                Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ARTICOLO 18

                I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

                Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


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