ARTICOLO 36
L'ordinamento interno
e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni
possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
ARTICOLO 37
I contributi degli
associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono
il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,
né pretenderne la quota in caso di recesso.
ARTICOLO 38
Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
ARTICOLO 39
I comitati di soccorso
o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito
nelle leggi speciali.
ARTICOLO 40
Gli organizzatori
e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e
della loro destinazione allo scopo annunziato.
ARTICOLO 41
Qualora il comitato
non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Il comitato può
stare in giudizio nella persona del presidente.
ARTICOLO 42
Qualora i fondi
raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi,
l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se
questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.