Legislazione - Associazioni

ARTICOLO 14

                Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

                La fondazione può essere disposta anche con testamento.

ARTICOLO 15

                L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

                La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

ARTICOLO 16

                L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

                L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

                [Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.]

IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 16 E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

ARTICOLO 17

                La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

                Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

ARTICOLO 18

                Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

ARTICOLO 19

                Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 20

                L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

                L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatto richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione, può essere ordinata dal presidente del tribunale.

ARTICOLO 21

                Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

                Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

                Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 22

                Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

ARTICOLO 23

                Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

                L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

                Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

                L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

ARTICOLO 24

                La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

                L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fata almeno tre mesi prima.

                L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

                Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 25

                L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

                L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

                Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

ARTICOLO 26

                La autorità governativa può disporre il coordinamento delle attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile la volontà del fondatore.

ARTICOLO 27

                Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

                Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

                [L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.]

IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 27 E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

ARTICOLO 28

                Quando lo scopo è esaurito o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

                La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

                Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

ARTICOLO 29

                Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

ARTICOLO 30

                Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

ARTICOLO 31

                I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

                Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazioni, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

                I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono richiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

ARTICOLO 32

                Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

[ARTICOLO 33

                In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

                Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

                La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

                Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la personale giuridica, delle obbligazioni assunte.]

L'ART. 33 E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

[ARTICOLO 34

                Nel registro devono iscriversi anche le modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sede secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

                Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]

L'ART. 34 E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

ARTICOLO 35

                Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalla normativa di attuazione del codice], sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000.

LE DICIOTTO PAROLE IN CORSIVO da "dagli" a "codice" SONO STATE ABROGATE DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

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