ARTICOLO 14
Le associazioni
e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può
essere disposta anche con testamento.
ARTICOLO 15
L'atto di
fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non
sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia
fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca
non si trasmette agli eredi.
ARTICOLO 16
L'atto costitutivo
e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione
dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento
e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi
di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e
le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni,
i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo
e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e,
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
[Le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo
12.]
IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 16
E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 17
La persona giuridica
non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o
eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione,
l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
ARTICOLO 18
Gli amministratori
sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.
E' però esente da responsabilità quello degli amministratori
il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno,
salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava
per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
ARTICOLO 19
Le limitazioni del
potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato
nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo
che si provi che essi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 20
L'assemblea delle
associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve
essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatto richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non
vi provvedono, la convocazione, può essere ordinata dal presidente
del tribunale.
ARTICOLO 21
Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l'atto
costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ARTICOLO 22
Le azioni di responsabilità
contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro
compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai
nuovi amministratori o dai liquidatori.
ARTICOLO 23
Le deliberazioni
dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi
dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Il Presidente del
tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha
proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata,
quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve
essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle
deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume
può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
ARTICOLO 24
La qualità di associato
non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può
sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori
e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fata
almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un
associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi
motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro
sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che
abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere
i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
ARTICOLO 25
L'autorità governativa
esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori
o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto
di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme
imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al
buon costume, può sciogliere l'amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o
della legge.
L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Le azioni contro
gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
ARTICOLO 26
La autorità governativa
può disporre il coordinamento delle attività di più fondazioni
ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando,
per quanto è possibile la volontà del fondatore.
ARTICOLO 27
Oltre che per le
cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Le associazioni
si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti
a mancare.
[L'estinzione
è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio.]
IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 27
E' STATO ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 28
Quando lo scopo
è esaurito o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla
sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà
del fondatore.
La trasformazione
non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni
del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di
una o più famiglie determinate.
ARTICOLO 29
Gli amministratori
non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato
il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica
o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata
adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione
medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono
responsabilità personale e solidale.
ARTICOLO 30
Dichiarata
la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio
secondo le norme di attuazione del codice.
ARTICOLO 31
I beni della persona
giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti
in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non
dispongano, se trattasi di fondazioni, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se
trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della
assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che
durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono richiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono
stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione,
in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
ARTICOLO 32
Nel caso di trasformazione
o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati
beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente,
l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere,
ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
[ARTICOLO 33
In ogni provincia
è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro
devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del
decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio,
la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona
giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la
menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione
può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori
di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché
riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme
con la personale giuridica, delle obbligazioni assunte.]
L'ART. 33 E' STATO
ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
[ARTICOLO 34
Nel registro
devono iscriversi anche le modificazione dell'atto costitutivo
e dello statuto dopo che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di
sede secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione
di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni
di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento
o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione
non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti
ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
L'ART. 34 E' STATO
ABROGATO DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 35
Gli amministratori
e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
[dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità
stabiliti dalla normativa di attuazione del codice], sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000.
LE DICIOTTO PAROLE IN CORSIVO
da "dagli" a "codice" SONO STATE ABROGATE
DALL'ARTICOLO 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000