ARTICOLO 11
Le province e comuni,
nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche
godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico.
ARTICOLO 12
Le associazioni,
le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano
la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categoria
di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia,
il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli
con loro decreto.]
L'ARTICOLO 12 E'
STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000
ARTICOLO 13
Le società sono regolate
dalle disposizioni contenute nel libro V.