Legislazione - Associazioni

ARTICOLO 11

                Le province e comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

ARTICOLO 12

                Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

                Per determinate categoria di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]

L'ARTICOLO 12 E' STATO ABROGATO DALL'ART. 11 D.P.R. 361 DEL 10.2.2000

ARTICOLO 13

                Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

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