LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 20-03-1995 REGIONE VENETO
Norme per la promozione
della cultura musicale di tipo corale e bandistico.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 27 del
24 marzo 1995
ARTICOLO 1
Finalitā
1.
La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari
e dell'articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove
la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale,
mediante il sostegno dell'attivitā di associazioni a larga base
rappresentativa, costituite per atto pubblico e la cui attivitā
riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti.
2.
L'intervento della Regione č finalizzato in particolare
a:
a) incentivare,
soprattutto tra i giovani, la conoscenza e la pratica musicale;
b) promuovere
iniziative di aggiornamento dei docenti dei corsi, dei maestri
direttori di banda e dei complessi corali;
c) favorire
il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale
veneta a carattere popolare.
ARTICOLO 2
Contributi
1.
La Regione persegue le finalitā di cui all'articolo 1
mediante la concessione di contributi fino al novanta per cento
della spesa ammessa per lo svolgimento delle attivitā di gestione
dei corsi di orientamento musicale, dando la prioritā alle spese
relative agli onorari dei docenti e ai sussidi didattici.
2.
Gli stanziamenti di cui alla presente legge non possono
essere utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali, arredamenti
o ristrutturazione di aule o altre materiale.
ARTICOLO 3
Requisiti dei destinatari
1.
Le associazioni che possono beneficiare dei contributi
di cui alla presente legge devono:
a) operare
senza scopo di lucro:
b) disporre
di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attivitā;
c) garantire
la frequenza gratuita ai corsi;
d) utilizzare
personale didattico in possesso dei requisiti generali previsti
per l'ammissione al pubblico impiego, di riconosciuta esperienza
e in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma
1 dell'articolo 4;
e) provvedere
all'aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestre direttori
di banda e di complessi corali.
ARTICOLO 4
Disposizioni esecutive
di attuazione
1.
La Giunta regionale detta disposizioni esecutive di attuazione
della presente legge ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello
Statuto in ordine a:
a) etā
degli allievi;
b) programma
dei corsi;
c) ore
di insegnamento e durata dei corsi;
d) requisiti
dei docenti;
e) limiti
di orario;
f)
numero minimo di allievi;
g) registro
di presenza;
h) modalitā
di rendicontazione.
ARTICOLO 5
Presentazione delle
domande ed erogazione dei contributi
1.
Le domande corredata dalla documentazione attestante
i requisiti di cui all'articolo 4, devono pervenire a pena di
decadenza, entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della
Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi
entro il 30 agosto.
3.
Per l'organizzazione dell'attivitā di aggiornamento dei
docenti e dei maestri direttori di cui alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 3, č consentito l'utilizzo fino al dieci per
cento del contributo concesso.
4.
I contributi di cui alla presente legge sono vincolati
alla realizzazione dell'attivitā ammessa a contributo e non
possono essere utilizzati per altre finalitā.
5.
L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta
per cento entro il 31 dicembre e la restante quota dopo la presentazione
del consuntivo dell'attivitā svolta.
ARTICOLO 6
Abrogazione
1.
E' abrogata la legge regionale 30 aprile 1982, n. 16,
fatti salvi gli effetti relativi all'espletamento delle procedure
amministrative in essere, e quelli concernenti contributi concessi
negli esercizi precedenti.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno
finanziario 1995, quantificabili in lire 650 milioni, si fa
fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e
per cassa, dello stanziamento del capitolo n. 70060 " Interventi
regionali per i corsi di orientamento musicale (legge regionale
30 aprile 1982, n. 16)" iscritto nello stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995.
Nel medesimo stato di previsione della spesa č istituito il
capitolo n. 70064 " Contributi per la diffusione della
cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante l'organizzazione
di corsi promossi da associazioni a larga base rappresentativa"
con stanziamento di lire 650 milioni per competenza e per cassa.
2.
Per gli esercizi successivi al 1995 si farā fronte ai
sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977,
n. 72 e successive modificazioni.
ARTICOLO 8
Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarā pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.