BandaMusicale.it - Home BandaMusicale.it
Disint Music for life
   Iscrizioni  |  Modifica dati  |  Segnala Evento  |  Forum |  Chat     Domande Frequenti  |  Pubblicità  |  Chi siamo  |  Contatti  
   Home -> Legislazione -> Legislazione Valle d'Aosta  
Sliding News del 11-02-2012: Concerti bandistici, prodotti tipici e sapori di un tempo. Caldes, 23 - 24 giugno 2012. VAL DI SOLE - TRENTINO.   -    Il M° Guido Poni ed il suo staff, attraverso l'Associazione Musicale ARTE NOVA, organizza il Campus Musicale dell'Altopiano - Borno (BS) 1-7 luglio 2012.   -    
Legislazione - Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 20-01-2005 REGIONE VALLE D'AOSTA
Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 6 dell'8 febbraio 2005

dall'articolo 1 all'articolo 5

OMISSIS

ARTICOLO 6
(Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi alle corali e ai gruppi folcloristici)
1. Le corali e i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi per:
a) lo svolgimento dell'attività annuale, subordinatamente alla partecipazione del gruppo o del coro alla tradizionale manifestazione annuale denominata Assemblea di canto corale, nei seguenti limiti:
1) fino a euro 800, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;
2) fino a euro 300, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi meno di quindici componenti;
3) fino a euro 20, per ogni componente;
b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000. Il giudizio sulla storicità dei costumi spetta alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 3;
c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 6.500;
d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con la struttura regionale competente in materia di sostegno alle iniziative culturali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 3.100;
e) la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell'Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 1.600. I contributi a tal fine concessi in più anni possono essere utilizzati cumulativamente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 10.000.".
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.".
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.".

dall'articolo 7 all'articolo 43

OMISSIS

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
Hobby Musica di Rigamonti Laura
 
Studio Musicale Eredi M° Gesualdo Coggi
 
Musik-Land - Viaggi Musicali in Ungheria
 
 
Indirizzi Utili
· Vendita strumenti musicali e accessori
· Assistenza strumenti musicali
· Registrazioni e supporti audio
· Abbigliamento
· Informatica
· Libri, CD, software, ecc.
· Strutture ricettive
· Merchandising
 
· Pubblicità su BandaMusicale.it

 · Collega il tuo sito a BandaMusicale.it
 
· Problemi? Consulta la sezione Domande Frequenti

IndietroTorna su
BM.it è un sito della "Naracauli" - Partita IVA 03286820927 - Tutti i diritti sono riservati