LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 20-01-2005 REGIONE VALLE D'AOSTA
Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale.
Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 6 dell'8
febbraio 2005
dall'articolo 1 all'articolo 5
OMISSIS
ARTICOLO 6
(Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere
culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto
1993, n. 69)
1. L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi
per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico),
è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi alle corali e ai gruppi folcloristici)
1. Le corali e i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono
fruire di contributi per:
a) lo svolgimento dell'attività annuale, subordinatamente
alla partecipazione del gruppo o del coro alla tradizionale manifestazione
annuale denominata Assemblea di canto corale, nei seguenti limiti:
1) fino a euro 800, per l'attività annuale delle corali e
dei gruppi aventi almeno quindici componenti;
2) fino a euro 300, per l'attività annuale delle corali e
dei gruppi aventi meno di quindici componenti;
3) fino a euro 20, per ogni componente;
b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo
è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è
determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.
Il giudizio sulla storicità dei costumi spetta alla Commissione
di cui all'articolo 5, comma 3;
c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci
anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo
complessivo non superiore a euro 6.500;
d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare
rilevanza, da concordare con la struttura regionale competente in
materia di sostegno alle iniziative culturali, nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo
complessivo annuale non superiore a euro 3.100;
e) la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell'Assemblea
di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori
del territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento
della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale
non superiore a euro 1.600. I contributi a tal fine concessi in
più anni possono essere utilizzati cumulativamente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 69/1993 è sostituito
dal seguente:
"2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare
relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non
superiore a euro 10.000.".
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993
è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato
ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella
misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.".
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito
dal seguente:
"2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di
un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale
nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.".
dall'articolo 7 all'articolo 43
OMISSIS
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.