LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29-04-2004 REGIONE PUGLIA
"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 53 del 30
aprile 2004
ARTICOLO 1
(Finalità)
La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce
nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un
fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante
dell'identità dei territori.
La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento
di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale,
di incontro e dialogo sociale.
La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale
degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché
identifica le tipologie di intervento in materia di attività
teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive,
dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità
artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità.
La Regione favorisce, in materia di spettacolo, la collaborazione
tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli
stessi organismi pubblici e tra soggetti privati fra loro, al
fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche
e organizzative.
ARTICOLO 2
La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello
Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli
articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo,
sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni
di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo,
con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo
avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi,
alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più
ampia partecipazione dei fruitori.
La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione,
diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo,
riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.
La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione
tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli
stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche
per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.
La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze
artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale
e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati
dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
6 e la competente Commissione consiliare permanente.
La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore
dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.
La regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo
anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato,
le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il
sistema economico produttivo e finanziario.
ARTICOLO 3
(Funzioni delle Province e dei Comuni)
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria
competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di
spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e
di sviluppo locale;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione
dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della
produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni
competenti, la diffusione delle attività di spettacolo
per le scuole e le università.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione
dei programmi regionali in materia di spettacolo.
3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale
e negli ambiti territoriali di competenza:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole
con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione
artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni
di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti
l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche
con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli
spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di
soggetti privati convenzionati;
c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione
di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo,
di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e
orchestrale.
4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione
regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale
artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo,
anche in collaborazione con le istituzioni universitarie.
5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione
regionale:
a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni
teatrali e musicali locali;
b) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa
nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo regolamento
in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi
e spettacoli viaggianti.
ARTICOLO 4
(Tipologie dell'intervento regionale)
1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono
perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che
operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti
attività:
a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono
e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle
produzioni pugliesi;
d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla
promozione dell'identità culturale pugliese;
e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione
con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche
e le università;
f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di
ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
g) programmazione di qualità relativa al piccolo esercizio
cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale d'essai
riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
h) definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali
riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento
per:
a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché
per attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione
e dell'informazione del pubblico;
c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione
al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore
locale.
ARTICOLO 5
(Programma regionale)
1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello
spettacolo di cui all'articolo 6, approva con regolamento il programma
triennale in materia di spettacolo.
2. Il programma triennale prevede:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;
d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività
oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.
3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce
le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Osservatorio regionale dello spettacolo)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto
da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente
dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione
delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria
maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo.
2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili
alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo
5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo
sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di
cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in carica tre anni.
4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predispone una relazione
sull'attuazione delle finalità della presente legge.
ARTICOLO 7
(Apulia Film Commission)
1. E' istituita l'Apulia Film Commission, di seguito denominata
AFC. L'AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla
Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne
possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri
enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi
imprenditoriali e associativi.
2. L'AFC assolve ai seguenti compiti istituzionali:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale,
le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per
attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive
e pubblicitarie italiane ed estere;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche
e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono
l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi
e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico:
Film Fund;
c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo
in Puglia, tra cui festival, promozione del territorio all'estero,
sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni
universitarie;
d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul
territorio regionale;
e) assumere e valorizzare il patrimonio storico-culturale della
Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale
audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC.
ARTICOLO 8
(Albo regionale)
1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano
negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione
di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti
sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale
con apposito regolamento.
ARTICOLO 9
(Convenzioni)
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale,
favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo
4, comma 1, mediante apposite convenzioni.
2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti
pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute
nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purchè
inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive,
finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche
con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner
pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica
d'interesse regionale, nazionale e internazionale.
3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo)
1. E' istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di
seguito denominato FURS.
2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le
attività nei settori del cinema, del teatro, della musica,
della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità
per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Alla dotazione del fondo si provvede con l'istituzione di apposito
capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale
della Regione.
4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse finanziarie statali
del Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse conferite
alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
ARTICOLO 11
(Istituzioni e organismi d'interesse regionale)
1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione
di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile
che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori
di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo
5, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica
e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura
teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d'interesse regionale
alle Fondazioni, alle ICO, ai Teatri stabili e agli organismi
di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione
e riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
ARTICOLO 12
(Fondo di garanzia)
1. E' istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso
al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono
strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia
sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 13
(Esecuzione)
1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente
legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate
con apposito regolamento della Giunta regionale.
ARTICOLO 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali)
1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività
culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo
Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università,
le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale,
nonché con l'associazionismo culturale qualificato, la
realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio
culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico
regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione
sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti
culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati
in possesso di comprovati requisiti di professionalità
e di specializzazione.
3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività
culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento,
le procedure e le modalità di attuazione.
ARTICOLO 15
(Norma transitoria)
1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 sarà approvato
dopo sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui
all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more,
la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato
al termine suddetto.
ARTICOLO 16
(Abrogazione)
1. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme organiche
in materia di programmazione e promozione di attività culturali
e di musica, teatro e cinema) è abrogata.
ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge,
limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con
uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere
ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:
a) legge regionale n. ______ del _______________ "Norme
di disciplina transitoria delle attività culturali"
per euro 1 milione e 500 mila;
b) legge regionale n. ______ del _______________ "Fondo unico
regionale dello spettacolo" per euro 1 milione e 500 mila;
c) legge regionale n. ______ del _______________ - art. 12 "Fondo
di garanzia" per euro 50 mila;
d) legge regionale n. ______ del _______________ "Fondazione
Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese" per euro 500 mila;
e con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa dei
capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e
581000 per euro 300 mila.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione
dei corrispondenti bilanci di previsione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.