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Legislazione - Regione Puglia

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-05-1985 REGIONE PUGLIA

«Modifiche e integrazioni della LR 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 66 del 28 maggio 1985

ARTICOLO UNICO

La lett. b) dell'art. 2 della L. R. 18- 4- 79, n. 24 è così sostituita:

«b) sostenendo la ricerca nel campo della musica «colta» e «popolare» per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di danza e coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Università regionali;».

OMISSIS

L'art. 5 della LR 18 aprile 1979, n. 24 «Provvidenze per la diffusione della cultura musicale» è così sostituito:

«Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attività relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento, con esauriente relazione tecnico - artistica dell'attività da svolgersi.

Per il triennio 1983/ 85, il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti escluderà dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all'uopo predisposti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
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