LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 28-08-1978
REGIONE PIEMONTE
Promozione della tutela
e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE n.. 36 del
5 settembre 1978
ARTICOLO 1
Sono oggetto della presente legge
le funzioni trasferite o delegate in materia di attività culturali,
Musei, Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali di interesse
locale, dai decreti del Presidente della Repubblica 14- 1- 1972,
n. 3 e 24- 7- 1977, n. 616, la difesa e valorizzazione dei beni
culturali regionali, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto
regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione
dei cittadini, degli Enti Locali, delle formazioni sociali e
di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto
stesso.
La presente legge, ispirandosi all'articolo
33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà
della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso
ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto
il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione
e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni
culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica
delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo
della storia umana e naturale della regione; di diffondere tra
i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei
principi di libertà ispiratori della Costituzione della Repubblica
Italiana.
Per il conseguimento degli obiettivi
indicati nel precedente comma sono istituiti:
1) la
Consulta regionale per i beni e le attività culturali;
2) il
Servizio per i beni e le attività culturali;
3) la
Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale
della Regione.
La Consulta è organo consultivo
della Giunta regionale; il Servizio è l'unità amministrativa
di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato
regionale, operante alle dipendenze dell'Assessorato per i Beni
e per le Attività culturali; la Commissione per le Biblioteche
ed i Musei di interesse locale è organo consultivo dell'Assessorato
competente
ARTICOLO 2
La Consulta regionale per i beni
e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Essa è composta da:
§
l'Assessore ai Beni e alle Attività culturali
che la presiede;
§
l'Assessore al Turismo e al Tempo libero;
§
l'Assessore ai Parchi naturali;
§
10 membri designati dal Consiglio regionale, con
voto limitato a 6 nominativi, di cui 3 scelti in rappresentanza
delle associazioni del tempo libero;
§
3 membri designati dall'Unione regionale delle
Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi;
§
3 membri designati dall'ANCI regionale con voto
limitato a due nominativi;
§
3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino
con voto limitato a due nominativi;
§
1 membro designato da ciascun Comitato di Comprensorio;
§
3 membri designati dall'Università di Torino;
§
1 membro designato dal Politecnico di Torino;
§
5 rappresentanti dei Distretti scolastici scelti
dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 nominativi nell'ambito
dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale;
§
1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento previsto dal DPR 31- 5- 1974,
n. 419;
§
1 rappresentante designato dalle Società Storiche
esistenti in Piemonte;
§
1 rappresentante dell'Accademia delle Scienze;
§
i direttori dei Conservatori musicali esistenti
in Piemonte o loro delegati; il Presidente del Teatro Regio
o suo delegato;
§
il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo
delegato;
§
1 membro designato dalle Commissioni Diocesane
per l'arte sacra;
§
1 membro designato dalla Commissione Diocesana
per l'arte sacra di Torino;
§
3 membri designati dalle Organizzazioni Sindacali
confederali più rappresentative nella Regione;
§
il capo del servizio per i Beni e per le Attività
culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.
I membri della Consulta sono scelti
fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici,
pubblicazioni, attività istituzionali in musei, biblioteche,
istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici
studi nel campo delle attività scientifiche e culturali contemplate
dalla presente legge.
Essi restano in carica per la durata
della legislatura regionale.
I membri che per qualsiasi causa
vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti,
su indicazione degli organi o enti che li avevano designati,
secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica
per il restante periodo della legislatura regionale.
La Consulta si riunisce almeno sei
volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta
di almeno un terzo dei suoi membri.
Per l'esercizio della propria attività
la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
All'interno della Consulta possono
essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o
temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici
o di singoli progetti.
A tale fine la Consulta può avvalersi,
temporaneamente, di esperti esterni.
I membri della Consulta e gli esperti
di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali
o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della
Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità
prevista dalla legge regionale 2- 7- 1976, n. 33.
I membri non residenti a Torino
e quelli che si rechino in altra località per conto della Consulta
hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed
al trattamento di missione in misura corrispondente a quella
prevista per i Consiglieri regionali.
La Consulta è dotata, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria
da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica
dell'organico previsto dalla legge regionale 12- 8- 1974, n.
22 e successive modificazioni.
ARTICOLO 3
La Consulta svolge funzioni consultive
e propositive.
Il Consiglio e la Giunta regionale
possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della
propria attività istituzionale.
L'atto con il quale il parere viene
richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo
7, 4º comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il
quale il parere deve essere espresso.
Il termine di cui sopra decorre
dal giorno della convocazione della Consulta.
Il Presidente è tenuto a convocare
la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.
Ogni anno, entro il 31 marzo, la
Consulta è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione
sulla attività svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso
termine, presenta una relazione sulla situazione culturale e
dei Beni culturali della Regione.
ARTICOLO 4
Il servizio per i Beni e le Attività
culturali è costituito con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
L'organico del servizio viene adeguato
alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica
dell'organico previsto dalla legge regionale 12- 8- 1974, n.
22 e successive modificazioni.
Il servizio fa capo all'Assessorato
ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio
stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) finanziare
e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale
bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di
competenza regionale, avendo cura della efficienza del sistema
bibliotecario nel suo complesso;
2) promuovere
l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;
3) coordinare
e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione
del materiale storico, artistico e scientifico di competenza
regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione
e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione
di mostre, esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate
o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio
anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;
4) istituire
o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli
già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità
da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;
5) promuovere
le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone
lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento
di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a
finanziamenti necessari, strutture pubbliche già esistenti e
consolidate;
6) promuovere
iniziative quali allestimento di mostre ed esposizioni, organizzazione
di conferenze e convegni tendenti all'elevamento del livello
culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento
dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione
e conoscenza delle scienze;
7) assumere
direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale
di particolare rilievo;
8) provvedere,
in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello
Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione
di quanto può essere utile per una migliore conoscenza e per
l'utilizzazione sociale di questi beni;
9) promuovere
e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli
studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni,
con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca
e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale
della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti
sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per
quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio
Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;
10) coordinare l'attività
degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle
strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti
scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio
può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali,
e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.
Per le attività e per le iniziative
di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per
i Beni e per le Attività culturali si avvale, di norma, di idonee
strutture pubbliche di proprietà di enti locali o da essi legalmente
utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione,
manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di
cui al successivo articolo 6, non può essere inferiore ai 5
anni.
Le attività previste dal presente
articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali
democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione
culturale delle comunità locali.
ARTICOLO 5
La Commissione per le Biblioteche
e per i Musei di interesse locale è composta dai Direttori delle
biblioteche e dei Musei dichiarati di interesse regionale con
deliberazione della Giunta regionale.
I membri di detta Commissione sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è presieduta dall'Assessore
competente.
La Commissione svolge le seguenti
funzioni:
1) fornire,
a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente
ed alla Consulta;
2) elaborare
autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari
e museali; a tale scopo la Commissione può essere convocata
a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per i servizi prestati per conto
della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto
al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte
della Regione.
ARTICOLO 6
Entro il 15 marzo e il 15 ottobre
di ogni anno i Comuni, i Consorzi di Comuni, istituiti secondo
i criteri previsti dalla legge regionale 8- 8- 1977, n. 39,
le Comunità montane, tenuto conto dei programmi di attività
culturali elaborati dai Consigli Distrettuali scolastici, Enti,
Istituti ed Associazioni a carattere locale, possono inviare
ai Comitati di Comprensorio e per conoscenza alla Giunta regionale
documentate richieste di servizi o finanziamenti per attività
di carattere culturale.
Le domande, firmate dal legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione, devono essere corredate da:
a) programma
delle attività per cui si richiede il finanziamento o il servizio;
b) preventivo
di spesa;
c) eventuale
relazione sulle attività culturali precedentemente svolte.
Le richieste relative ai finanziamenti
per le attività ordinarie delle biblioteche devono pervenire
entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base
annuale.
I Comitati di Comprensorio trasmettono
alla Giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile e il
15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute,
corredate ciascuna da un parere attinente la qualità dell'iniziativa,
la congruità della spesa e la possibilità di realizzazione.
I Comitati indicano inoltre, motivandole,
le priorità di intervento, valutate sulla base della natura
della iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale.
Prima della formulazione del parere
i Comitati di Comprensorio, o per essi la competente Commissione,
fornita la preventiva necessaria informazione agli Enti ed Associazioni
interessati, svolgono opera di coordinamento e di integrazione
tra le varie iniziative.
Per la propria attività i Comitati
di Comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli
uffici del Servizio per i beni e le attività culturali, con
richiesta all'Assessore competente.
Qualora i Comitati di Comprensorio
non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede
l'Assessorato per i Beni e per le Attività culturali.
La Giunta regionale trasmette, entro
15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla
Consulta regionale.
La Consulta esprime il proprio parere
sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai
Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta
regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
La Giunta regionale, sentito il
Consiglio e per esso la Commissione consiliare competente, delibera
il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti.
Gli enti beneficiari sono tenuti
a presentare una relazione documentata sull'attività svolta,
ammessa al finanziamento.
ARTICOLO 7
Enti, Istituti e Associazioni di
carattere regionale o nazionali, purché operanti nel territorio
della Regione, possono presentare alla Giunta regionale le richieste
di cui al 1º comma del precedente articolo per iniziative di
rilievo regionale.
La Giunta regionale, attraverso
l'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, può assumere
proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine
alle attività culturali regolate dalla presente legge.
Un programma di massima di tali
iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, è sottoposto
al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura
ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma
è altresì sottoposto al parere della Commissione consiliare
competente.
Per motivi di urgenza il termine
di 15 giorni di cui al 3º comma dell'articolo 3 è ridotto, su
richiesta del Presidente, a giorni sette.
Con le stesse modalità di cui al
3º comma del presente articolo la Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 49, 1º comma del DPR 24- 7- 1977, n. 616, può
provvedere, sentita la Commissione consiliare competente, al
finanziamento di Enti, Istituti o Associazioni per la loro attività
istituzionale ordinaria.
ARTICOLO 8
La Sovrintendenza ai Beni Librari
è soppressa.
Le funzioni delegate previste dall'articolo
9 del DPR 14- 1- 1972, n. 3 sono svolte tramite apposito ufficio
del servizio per i beni e le attività culturali.
ARTICOLO 9
Per l'anno 1978 è istituito il capitolo
n. 10961 denominato «Iniziative ed erogazioni per le attività
previste dall'articolo 7 della legge regionale Promozione
della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali
con lo stanziamento di L. 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma
si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini
di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo
12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1978.
Le spese per l'attuazione della
presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono
autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci
ARTICOLO 10
Norme transitorie.
Il personale della soppressa Sovrintendenza
ai Beni Librari è inquadrato nell'organico del Servizio per
i beni e per le attività culturali con la stessa deliberazione
costitutiva.
Il dipendente che al momento dell'entrata
in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovrintendente
è preposto alla direzione dell'intero servizio.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.