LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 12-11-1986
REGIONE PIEMONTE
Modifiche alla LR 28 agosto 1978, n. 58 «Promozione della tutela
e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali»
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 46 del
19 novembre 1986
ARTICOLO 1
Alla fine del quarto comma dell'art.
2 della LR 28 agosto 1978, n. 58, sono aggiunte, dopo le parole
«legislatura regionale», le seguenti parole: «e decadono alla
fine della stessa».
ARTICOLO 2
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente
art. 3 bis: «All'inizio di ogni legislatura, nel periodo necessario
alla designazione dei membri della Consulta e all'adozione dei
provvedimenti istitutivi della stessa, al Giunta Regionale non
è tenuta all'acquisizione del parere previsto dalle leggi vigenti.
Nella seduta di insediamento della Consulta, l'Assessore regionale
alla Cultura terrà una relazione illustrativa dell'attività
svolta nelle more della sua costituzione».
ARTICOLO 3
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore
nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.