LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 7-04-2000
REGIONE PIEMONTE
Interventi regionali
a sostegno delle attività musicali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15 del
12 aprile 2000 SUPPLEMENTO
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1.
La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale
e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza
e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone
l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito
delle comunità locali.
ARTICOLO 2
(Albo regionale)
1.
La Regione provvede ad istituire un albo regionale
dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale
potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a
norma di legge e senza scopo di lucro quali:
a) complessi
bandistici e società filarmoniche;
b) gruppi
vocali e società corali;
c) complessi
strumentali e gruppi folkloristico-musicali.
ARTICOLO 3
(Programma pluriennale
di intervento)
1.
Al fine di coordinare in un quadro programmatico
organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente, approva
il programma triennale integrato di intervento nel settore della
musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare
nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
ARTICOLO 4
(Contributi)
1.
La Regione, sulla base della programmazione pluriennale
di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore
dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale
di cui all'articolo 2:
a) per
l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile;
b) per
lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la
realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici
o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30%
della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 5
(Adempimenti degli enti
operanti nel settore)
1.
Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni
di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale
competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l'esatta
denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
b) i
programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza
pluriennale;
c) i
preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo
4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
ARTICOLO 6
(Adempimenti della Regione)
1.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale
approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti
che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione
di cui all'articolo 5.
2.
Il contributo si intende finalizzato espressamente
ad una delle voci di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b).
3.
La Regione, attraverso i propri uffici o delegando
tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa
di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei
programmi.
ARTICOLO 7
(Vincolo di destinazione
dei contributi)
1.
I contributi di cui alla presente legge sono erogati
per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati
per altre finalità .
2.
I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell'anno
successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività
finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente
percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
ARTICOLO 8
(Finanziamento degli
interventi)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata
per l'anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente
la seguente denominazione "Contributi per il sostegno delle
attività musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi
in termini di competenza e di cassa.
3.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2
si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo
15910.
4.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata
dalla legge di bilancio.
5.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato
con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al
bilancio in corso.
Formula Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.