LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 23-02-1995
REGIONE PIEMONTE
Modifiche alla legge regionale 3
settembre 1991, n. 49: «Norme per il sostegno delle attività
formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle
Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte»
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 9 del
1 marzo 1995
ARTICOLO 1
1.
L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991,
n. 49, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 - Oggetto
della legge
1.
La regione Piemonte, in applicazione dell'articolo 49
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività
corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere
il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali
attitudini alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi
musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo.
2.
Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale,
strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono
compresi tutti gli strumenti musicali:
a) ad
aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;
b) a
percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato:
strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana,
con sede ed a percussione eccezionale;
c) a
corda, a pizzico, ad arco e ruota;
d) elettronici.
3.
Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a) corsi
organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere
anche delle Associazioni musicali;
b) corsi
professionali di Istituti e Scuole di musica civiche e private.
4.
Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di
musica devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro,
nella Regione Piemonte.».
ARTICOLO 2
1.
L'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991,
n. 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 - Commissione
per le attività di orientamento musicale
1.
E' istituita la Commissione consultiva per le attività
di orientamento musicale.
2.
Tale Commissione è composta da:
a) l'Assessore
competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b) tre
esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge
18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti
nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli
o esperienze acquisite nel settore;
c) i
componenti della Commissione rimangono in carica per la durata
della legislatura. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.
3.
I componenti della Commissione sono retribuiti a norma
della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33. >>
ARTICOLO 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, sono abrogate le parole «in carta legale».
2.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, sono abrogate le parole «bandistiche e corali».
ARTICOLO 4
1.
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «Per i corsi
bandistici» sono aggiunte le parole «e corali».
2.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, è sostituito dal seguente: «4. Per ottenere il
contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo,
secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi
ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi,
pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di
allievi che le compongono, possono essere formate da allievi
provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno
precedente».
ARTICOLO 5
1.
All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, dopo le parole «quelli iscritti in un apposito
Albo Regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché fra coloro
che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità
da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di
cui all'articolo 2.».
ARTICOLO 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, sono abrogate le parole «e teorico».
2.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti:
«15 novembre».
ARTICOLO 7
1.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, è sostituito dal seguente: «4. Il passaggio all'anno
successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio
di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno
i due terzi delle lezioni».
ARTICOLO 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, le parole: «31 ottobre» sono sostituite alle seguenti:
«30 settembre».
ARTICOLO 9
1.
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, è sostituito dal seguente: «2. E' previsto altresì
un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti
di età non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione
composta da almeno tre docenti esamina i candidati per l'accertamento
attitudinale e l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 10;
per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il
certificato di nascita».
ARTICOLO 10
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 49, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle
seguenti: «30 novembre».
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.