LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 12-01-2000 REGIONE MOLISE
Nuove norme in materia
di promozione culturale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 1 del 15
gennaio 2000
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1.
La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4
dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990
e con quelli della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.
ARTICOLO 2
Obiettivi
1.
Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione
e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa
e culturale nell'ambito del proprio territorio, la Regione:
a) promuove
e organizza attività culturali, direttamente o in collaborazione
con altri soggetti;
b) sostiene
le attività culturali e le manifestazioni di interesse regionale
promosse da enti pubblici, da associazioni, fondazioni, istituzioni
e cooperative culturali, da enti nazionali con sede legale nella
Regione;
c) favorisce
iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate
dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale.
ARTICOLO 3
Attività culturali
1.
Le attività ed i servizi culturali, di cui la presente
legge promuove e favorisce lo sviluppo, riguardano le aree disciplinari
seguenti:
a) storico-umanistica
e delle tradizioni popolari;
b) editoria;
c) arti
visive;
d) comunicazione;
e) teatro;
f)
musica;
g) danza;
h) cinema
ed audiovisivi;
i)
area di interesse scientifico ed ambientale.
ARTICOLO 4
Delibera di programmazione
culturale triennale
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
2, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo
di cui al successivo art. 6, approva la programmazione triennale,
da aggiornarsi annualmente entro il 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento.
2.
Il Consiglio regionale approva la programmazione triennale
e gli aggiornamenti annuali entro sessanta giorni dall'atto
deliberativo della Giunta regionale di cui al comma precedente.
3.
La programmazione triennale:
a) determina
gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento
in campo culturale;
b) stabilisce
i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente
interesse regionale;
c) stabilisce,
in misura non superiore al 60%, la quota degli stanziamenti
destinata ad interventi di preminente interesse regionale;
d) individua
la quota da trasferire agli enti delegati per interventi di
preminente interesse locale.
4.
L'aggiornamento annuale della delibera di programmazione
culturale è corredato da una relazione tecnico - finanziaria
sugli interventi attuati l'anno precedente, sia dalla Regione
sia dagli enti delegati, in cui sia compreso:
a) il
rendiconto delle attività organizzate;
b) il
consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;
c) l'analisi
degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione
globale del programma.
ARTICOLO 5
Attribuzioni delle funzioni
amministrative e deleghe
1.
Le funzioni amministrative relative agli interventi di
preminente interesse regionale di cui alla lettera b) dell'art.
4, come indicati dalla delibera triennale di promozione culturale,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti
iniziative sono delegate alle Province ed ai Comuni che vi provvedono
nel rispetto della delibera triennale di promozione culturale
e secondo i rispettivi programmi locali.
TITOLO II
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
PER LE ATTIVITA CULTURALI
ARTICOLO 6
Istituzione del Comitato
tecnico - scientifico
1.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente,
istituisce presso l'assessorato alla “Cultura” un Comitato tecnico
- scientifico per la promozione culturale di interesse regionale,
con funzioni consultive.
ARTICOLO 7
Composizione del Comitato
tecnico - scientifico
1.
Il Comitato è presieduto dall'assessore alla “Cultura”,
o da un suo delegato, ed è composto dal presidente dell'IRESMO
e da cinque membri, scelti tra esperti delle aree disciplinari
di cui all'art. 3, accorpate nel seguente modo:
a) Storico
- umanistica;
b) arti
visive;
c) teatro,
musica, danza e tradizioni popolari;
d) interesse
scientifico ed ambientale;
e) comunicazione,
cinema ed audiovisivi, editoria.
2.
Non possono far parte del Comitato tecnico - scientifico
i legali rappresentanti di organismi, enti, istituzioni e cooperative
culturali fruenti di contributi derivanti dalla presente legge
regionale.
ARTICOLO 8
Funzioni
1.
Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Giunta
regionale e si avvale del lavoro istruttorio predisposto dalle
strutture operative regionali. In particolare:
a) formula
proposte per l'impostazione della delibera triennale in merito
agli indirizzi generali per lo sviluppo delle attività culturali;
b) elabora
la proposta di programma annuale delle attività culturali regionali
individuando altresì i parametri di valutazione delle stesse
per l'attribuzione dei benefici;
c) esprime
parere obbligatorio, non vincolante, in merito al riconoscimento
di interesse regionale delle attività e delle manifestazioni
culturali proposte dall'assessorato distinguendole eventualmente
da quelle di interesse locale, che vengono delegate alle Province;
d) propone
i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione
al possesso dei parametri di cui al punto a);
e) esprime
pareri sui programmi annuali presentati dalle Province.
ARTICOLO 9
Decisioni, indennità,
segreteria del Comitato tecnico - scientifico
1.
Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà
dei suoi membri. Ogni decisione del Comitato deve essere accompagnata
da una motivazione.
2.
Ai componenti competono per ogni seduta le indennità
previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 7/1983.
3.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da
un funzionario dell'assessorato alla “Cultura” di livello non
inferiore alla sesta qualifica funzionale.
4.
Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di
voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato,
i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle
iniziative sottoposte ad approvazione.
5.
E’ facoltà del Comitato, qualora se ne ravvisi la necessità,
consultare i rappresentanti dei soggetti richiedenti i benefici
della presente legge.
TITOLO III
ARTICOLO 10
Interventi diretti della
Regione
1.
Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi
nel Piano annuale in materia di “promozione culturale” possono
comprendere:
a) indagini
conoscitive e iniziative di studio, ricerca, documentazione
e divulgazione nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art.
3;
b) pubblicazioni
in forma diretta, tramite l'IRESMO, di libri o materiali illustrativi
di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura molisana
c) iniziative
di cooperazione e scambi culturali in collaborazione con le
istituzioni statali, con le altre regioni o con altri enti pubblici
o privati;
d) manifestazioni
culturali ed artistiche di carattere internazionale, nel proprio
territorio ed all'estero;
e) iniziative
culturali che promuovano la conoscenza e la divulgazione del
patrimonio culturale ed artistico molisano;
f)
iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori
culturali; acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale.
2.
Il settore competente dell'assessorato alla “Cultura”
provvede:
a) alla
tenuta, aggiornamento e pubblicazione del calendario delle manifestazioni
culturali regionali;
b) alla
raccolta ed alla conservazione della memoria delle attività
culturali regionali, mediante l'acquisizione dei materiali e
la loro elaborazione e riproduzione ai fini di idonea conoscenza
e diffusione.
TITOLO IV
ATTIVITA’ DI INTERESSE
REGIONALE
ARTICOLO 11
Presentazione delle
proposte Requisiti
1.
Gli enti pubblici, le fondazioni, le istituzioni, le
associazioni e le cooperative culturali aventi sede ed operanti
nel territorio regionale presentano, le proposte di attività
di interesse regionale all'assessorato alla “Cultura” entro
il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende
realizzarle, corredate dell'indicazione dell'eventuale concorso
economico di altri enti pubblici e privati.
2.
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) documentata
continuità almeno triennale dell'attività o particolare valore
innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in
prevalenza da giovani;
b) mancanza
di finalità di lucro evincibile dagli statuti dei soggetti promotori
e dai rendiconti, anche se interni;
c) gestione
economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti,
costi complessivi di gestione e spese per la produzione e/o
distribuzione della attività;
d) iscrizione
al registro regionale delle associazioni culturali, istituito
presso il competente assessorato regionale.
TITOLO V
MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE LOCALE: DELEGHE
ARTICOLO 12
Promozione di manifestazioni
culturali di interesse locale
1.
La Regione Molise, per valorizzare e divulgare in ambiti
locali le iniziative riguardanti le aree culturali indicate
nell'articolo 3 della presente legge, sostiene le attività che,
pur non rivestendo rilevanza regionale, sono svolte, in forma
singola o associata, dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo
culturale e ne delega le funzioni amministrative in base all'articolo
5, comma 2, della legge stessa.
ARTICOLO 13
Programmi degli Enti
delegati
1.
Gli Enti delegati, in base alle linee della delibera
triennale regionale, adottano il programma annuale tenendo conto
delle iniziative di interesse locale proposte da enti, associazioni,
fondazioni ed altre organizzazioni culturali e lo trasmettono,
per. conoscenza, alla Giunta regionale entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento.
2.
Il programma annuale degli enti delegati deve contenere:
a) il
programma di massima dell'attività corredato di relativo preventivo
delle spese da sostenere;
b) la
descrizione dei benefici che l'intervento prevedibilmente comporterà
per la comunità locale;
c) l'indicazione
dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e/o
privati per la sua realizzazione;
d) relazione
da cui si evincano gli obiettivi generali con le relative priorità
di intervento rispondenti agli indirizzi della delibera triennale
regionale.
TITOLO VI
ARTICOLO 14
Patrocinio per eventi
culturali di eccezionale urgenza
1.
L’assessorato alla “Cultura”, nel caso riceva da enti,
istituti, associazioni, fondazioni, comitati ed organismi pubblici
e privati senza fini di lucro proposte di peculiare rilevanza
culturale e di interesse regionale, rientranti negli obiettivi
e nei requisiti della delibera triennale, che abbiano carattere
di urgenza e che non siano stati prevedibili entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere
del Comitato tecnico-scientifico, può trasmettere le richieste
direttamente alla Giunta, che può deliberare un contributo immediato,
previo parere della Commissione Consiliare competente. Il parere
s'intende espresso in senso favorevole trascorsi trenta giorni
dalla richiesta.
2.
Il finanziamento per le iniziative di cui al presente
Titolo VI non può superare il 5% della complessiva somma stanziata.
TITOLO VII
ARTICOLO 15
Registro regionale delle
associazioni culturali
1.
E’ istituito il registro regionale delle associazioni
culturali.
2.
Le associazioni culturali operanti nella Regione Molise,
per essere iscritte nell'apposito registro, devono inoltrare
al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal
proprio presidente o dal legale rappresentante, corredata da:
a) l’atto
costitutivo o lo statuto redatti nei termini di legge;
b) l'elenco
nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
c) una
dettagliata relazione sull'attività che l'associazione svolge
o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato,
distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e con la dichiarazione
di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale
nei confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati.
3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso
dei requisiti previsti, dispone con proprio decreto l'iscrizione
nel registro regionale ovvero il diniego motivato dell'iscrizione
stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il
termine indicato, la domanda si intende accolta. Il decreto
del Presidente della Giunta regionale è comunicato alle associazioni
culturali richiedenti; è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale ed è trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.
4.
Ogni tre anni le associazioni culturali iscritte nel
registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica,
la conferma dell'iscrizione; la relativa domanda deve essere
corredata della documentazione di cui alla lettera c) del comma
2 del presente articolo e, qualora siano intervenute modificazioni,
anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello
stesso comma.
5.
La cancellazione dell'associazione culturale è disposta
con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale,
per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione
ovvero per richiesta espressa, dell'organizzazione interessata.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
E FINALI
ARTICOLO 16
Obblighi dei beneficiari
1.
La concessione dei contributi regionali comporta per
i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate
in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione
e nel preventivo finanziario allegati alla proposta.
ARTICOLO 17
Regolarità contabile
e vigilanza
1.
La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed
ispezione attraverso le proprie strutture in ordine alle attività
ammesse al finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare
essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo
il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2.
La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita
al Comitato tecnico - scientifico in sede di valutazione dei
programmi presentati per le annualità successive, al fine di
valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3.
In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse
a contributo l'assessorato alla “Cultura” provvede alla revoca
o al recupero parziale del contributo concesso.
ARTICOLO 18
Abrogazione di norme
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
-
n. 32 del 28 aprile 1975, ad oggetto: «Contributi per
le attività culturali»
-
n. 7 del 19 maggio 1987, ad oggetto: «Disciplina per
la promozione di iniziative di pubblico interesse».
ARTICOLO 19
Prima applicazione
1.
Per l’anno 1999, in sede di prima applicazione della
presente legge, le domande intese ad ottenere i benefici in
essa previsti per le attività svoltesi nello stesso anno devono
essere inoltrate all’assessorato alla “Cultura” entro trenta
giorni della entrata in vigore della legge stessa.
ARTICOLO 20
Norma finanziaria
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo 15900 nel
bilancio di previsione dell'anno 1999.
2.
Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di
cui all'articolo 8 della presente legge, si provvede con lo
stesso stanziamento iscritto al capitolo 15900 del bilancio
di previsione 1999; per gli esercizi successivi si provvederà
con la stessa legge approvativa del bilancio.
ARTICOLO 21
Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Molise.