LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 14-05-1997 REGIONE MOLISE
Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 10 del
16 maggio 1997
ARTICOLO 1
Finalità della legge
1.
La Regione Molise, in ossequio all'art. 6 della Costituzione
che afferma che la " Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche" ed in attuazione dei principi
dell'art. 4 dello Statuto, d'intesa con i Comuni interessati
e nell'ambito delle competenze di cui all'art 49 del DPR 24
luglio 1977, n. 616 - valorizza e promuove il patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio,
quale elemento non secondario della cultura molisana.
2.
A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati,
con i loro consorzi e con le Province, promuove e sostiene le
iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine
croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione
delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di
un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto
delle diversità culturali.
ARTICOLO 2
Interventi a favore
di attività didattiche complementari
1.
La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio
delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari
e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte.
Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata
ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione
Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province
interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani.
Tali corsi si terranno nei locali
delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in
altra sede idonea.
ARTICOLO 3
Contenuti ed organizzazione
delle attività didattiche
1.
Argomento dei corsi di cui all'articolo 2 sarà l insegnamento
della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento
della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani interessati
dal fenomeno del bilinguismo.
Sarà altresì finalità dei corsi
il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito
di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico,
geografico, musicale ed artistico.
La programmazione degli insegnamenti
dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di
conoscenza della lingua croata o albanese.
Per lo studio interdisciplinare
della letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile
utilizzare insegnanti laureati in materie storico - letterarie
nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del
bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale,
da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.
ARTICOLO 4
Interventi di promozione
culturale
La Regione promuove e sostiene sulla
base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali
nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi,
ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità
croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze
e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta
e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione
e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone
storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari,
convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca,
sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la
storia, l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio
culturale, artistico e linguistico;
b) stampa
e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione;
edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese
per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della
lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici
minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione
concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività
informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione
sociale;
c) corsi
di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi
tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla
conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle
tradizioni croata ed albanese;
d) allestimento
ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per
la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese
e croato;
e) raccolta
e studio dei toponomi nelle lingue croata ed albanese e delle
relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare,
attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f)
scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con
altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.
ARTICOLO 5
Comitato per la valorizzazione
culturale per la programmazione delle attività
1.
Per la programmazione delle attività educative e culturali
finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è
istituito un Comitato composto da:
a) l'Assessore
Regionale alla Cultura, o suo delegato;
b) il
Provveditore agli Studi di Campobasso;
c) il
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso;
d) i
Sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone,
Montemitro, Portocannone, S. Felice del Molise ed Ururi;
e) due
esperti di chiara fama nelle discipline storiche, antropologiche
e/ o linguistiche riferite alle culture croata ed albanese.
2.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento
del nuovo Comitato.
3.
Le riunioni sono presiedute dall'Assessore Regionale
o da un suo delegato.
4.
La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun
compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a
carico del bilancio regionale.
5.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da
un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non
inferiore alla VII qualifica funzionale.
6.
Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di
voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato,
i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle
iniziative sottoposte ad approvazione.
7.
Il Comitato elabora la proposta di programma annuale
delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle
comunità alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente
dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti
scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni
e Cooperative culturali.
8.
Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti
alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie,
della produttività degli interventi distribuendo equamente le
risorse tra le due comunità linguistiche.
ARTICOLO 6
Presentazione delle
proposte
1.
I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le
associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere
singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi
di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti
entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato alla Cultura
della Regione Molise.
2.
I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, devono essere corredati da:
a) una
relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
b) il
preventivo di spesa per ogni singola iniziativa, con l'indicazione
della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o
privati;
c) eventuale
relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nel
settore.
ARTICOLO 7
Programmazione degli
interventi
1.
Il Consiglio Regionale, sulla base della proposta predisposta
dal Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi.
2.
Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale
è disposto in due soluzioni:
a) l'80%
in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare
l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo;
b) il
20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività
svolta e dall'indicazione delle spese sostenute.
ARTICOLO 8
Obblighi dei beneficiari
1.
La concessione dei contributi regionali comporta, per
i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate
in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione
e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.
ARTICOLO 9
Regolarità contabile
e vigilanza.
1.
La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed
ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività
ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare,
essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo
il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2.
La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita
al Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione dei
programmi presentati per le annualità successive al fine di
valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3.
In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse
a contributo, l'Assessorato alla Cultura provvede alla revoca
o al recupero parziale del contributo concesso.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1.
Per le iniziative relative all'anno 1997, il termine
di presentazione delle proposte di attività educative e culturali
è stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore della legge.
ARTICOLO 11
1.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge
quantificato per l'anno 1997 in L 200.000.000, troverà copertura
finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997.
ARTICOLO 12
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.