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Legislazione - Regione Marche

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 13-07-1981 REGIONE MARCHE

Promozione delle attività culturali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 70 del 16 luglio 1981

ARTICOLO 1

Finalità della legge

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, promuove le attività e iniziative culturali, favorendone la libera espressione e la più ampia diffusione nel territorio regionale.

In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse regionale e nazionale.

La Regione favorisce altresì la diffusione di centri culturali polivalenti operando per una qualificata e diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione, tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.

Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di sperimentazione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

ARTICOLO 2

Attività di prosa

La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare al finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale, nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

Attività musicali

La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:

a)       teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in proporzione ai rispettivi bilanci e al raggio di incidenza delle stagioni da essi organizzate;

b)       complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere professione, stabili o semistabili, aventi sede nel territorio regionale preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori e scuole musicali della regione;

c)       manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale e nazionale.

ARTICOLO 4

Cinema e audiovisivi

La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:

a)       partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a livello nazionale o internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;

b)       favorisce, anche con propri finanziamenti in concorso con enti locali e istituzioni culturali autonome, la costituzione di una cineteca regionale;

c)       favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici pubblici e privati e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare la cultura cinematografica.

ARTICOLO 5

Attività culturali di interesse locale

La Regione, ai fine di incrementare le attività culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni, cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone annualmente un piano di finanziamento di attività culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai rispettivi consigli.

ARTICOLO 6

Iniziative culturali diverse

Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione concorre al finanziamento di attività culturali di indiscusso prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni, cooperative e associazioni.

La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni e rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino aspetti della tradizione e del costume marchigiani.

ARTICOLO 7

Programmazione degli interventi e piano di riparto

I soggetti interessati a ottenere i finanziamenti e i contributi ai sensi della presente legge, sono tenuti a farne domanda motivata e documentata alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di decadenza.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto, articolato nei settori indicati nei precedenti articoli e predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, istituita con legge regionale 30- 12- 1974, n. 53 che viene denominata " Consulta regionale per i beni e le attività culturali".

I contributi assegnati ai comuni, ai sensi del precedente art. 5, sono erogati, in unica soluzione, a seguito dell'approvazione del piano di riparto.

I contributi concessi a soggetti diversi per le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 sono erogati ai comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta e agli altri soggetti destinatari previa presentazione, da parte degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del legale rappresentante, sull'attività svolta, con la specificazione dei dati contabili da cui si ricavi il corretto utilizzo del contributo.

ARTICOLO 8

Disposizioni transitorie

La scadenza per la presentazione delle domande per il finanziamento di iniziative o programmi svolti o da svolgere nel biennio 1980/ 81, prevista dal primo comma del precedente articolo, è fissata, limitatamente all'anno in corso, al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, limitatamente all'anno 1981, tenuto conto delle domande pervenute, propone al consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni, il piano di riparto dei contributi.

ARTICOLO 9

Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di L. 2.700 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della LR 30- 4- 1980, n. 25. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a)       per l'anno 1981, mediante riduzione per L. 2.700 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti, spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali", partite n. 11 e n. 12 dell'elenco n. 2;

b)       per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte:

1)       per l'anno 1981, a carico del capitolo 4112105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la seguente denominazione " Spese e contributi per la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e particolarmente nei settori teatrale, musicale, cinematografico e audiovisuale, nonché per le manifestazioni di carattere folkloristico" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.700 milioni;

2)       per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
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