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Legislazione - Regione Emilia Romagna

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-05-1992 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 63 del 22 maggio 1992

ARTICOLO 1

Finalità

1.        La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi statutari e del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare.

2.        L'intervento della Regione è diretto in particolare:

a)       ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;

b)       ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;

c)       a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;

d)       a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2

Interventi

1.        La Regione, con la collaborazione di organismi associativi a larga base rappresentativa dei complessi bandistici e corali operanti nel territorio regionale, persegue le finalità di cui alla presente legge tramite:

a)       l'erogazione dei contributi;

b)       la realizzazione e la promozione di iniziative di sperimentazione, studio, documentazione e ricerca.

2.        L'erogazione dei contributi è diretta a contribuire alle spese relative all'organizzazione e alla gestione delle attività di educazione e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale.

3.        Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni ed i complessi bandistici e corali operanti in Emilia - Romagna ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 della LR 10 aprile 1986, n. 9.

ARTICOLO 3

Convenzioni con organismi associativi

1.        La Regione persegue la qualificazione delle attività di cui all'articolo precedente tramite apposite convenzioni con le associazioni che rappresentano le bande musicali ed i complessi corali operanti nel territorio regionale.

2.        Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere:

a)       le modalità per la realizzazione di un'azione di sostegno, qualificazione e vigilanza tecnico - culturale sulle attività, in particolare su quelle ammesse al finanziamento regionale;

b)       le modalità del sostegno finanziario alle attività , comprese quelle indicate alle lettere c) e d) del precedente art. 1 e al comma 2 del precedente art. 2, organizzate dalle associazioni e dagli aderenti alle stesse;

c)       le modalità del sostegno finanziario alla attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di bande e di complessi corali.

ARTICOLO 4

Compiti della Giunta regionale

1.        La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al precedente art. 3.

2.        La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l'accesso e l'erogazione dei contributi. Detta deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3.        La Giunta approva inoltre il riparto dei finanziamenti contenente l'indicazione delle attività, dei corsi finanziati e dei beneficiari dei contributi. Il finanziamento delle attività è definito sulla base delle richieste presentate, valutate dai gruppi tecnici di cui al comma 4.  La Regione dà comunicazione dei contributi erogati alle bande musicali e ai complessi corali, ai Comuni ove gli stessi hanno sede.

4.        La Giunta regionale provvede alla costituzione di gruppi di lavoro tecnici composti da collaboratori regionali e da esperti indicati dalle associazioni, al fine di:

a)       esaminare e valutare lo stato delle diffusione in regione della cultura musicale bandistica e corale;

b)       individuare le iniziative promozionali da porre in essere;

c)       formulare criteri e indirizzi in ordine alle attività da incentivare, con particolare attenzione ai requisiti e alle caratteristiche delle attività di educazione musicale e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale, nonché alle modalità di rendicontazione dei contributi erogati.

ARTICOLO 5

Destinazione dei contributi

1.        I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati assegnati e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2.        La Regione esercita le funzioni di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività finanziate e sulla conformità della destinazione dei fondi alle finalità per cui sono stati assegnati i contributi, provvedendo, in caso di mancata o parziale attuazione, al recupero totale o parziale del finanziamento.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1.        Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
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